Art. 34.
(Procedure).

      1. Le condotte indicate nell'articolo 32 sono autorizzate, nei casi previsti dal medesimo articolo e ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 33, dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall'articolo 36.
      2. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza provvede ai sensi del comma 1, su proposta del direttore esecutivo del DGS formulata, su richiesta del direttore dell'Agenzia che ha predisposto l'operazione. Del provvedimento adottato, il Vice Ministro informa il Presidente del Consiglio dei ministri che può in ogni caso modificarlo o revocarlo.
      3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il direttore esecutivo del DGS autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Vice Ministro ratifica il provvedimento del direttore esecutivo se esso è stato legittimamente adottato ed è stato rispettato il termine indicato nel periodo precedente, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall'articolo 36. Della ratifica il Vice Ministro informa il Presidente del Consiglio dei ministri affinchè, ove lo ritenga, proceda alla sua modifica o revoca ai sensi del comma 2.
      4. Quando al Presidente del Consiglio dei ministri o al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza risulta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dal presente articolo, lo stesso adotta le necessarie misure e riferisce all'autorità giudiziaria competente.
      5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 32 è conservata in un'apposita sezione dell'archivio storico previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera

 

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c), con la documentazione delle spese la cui rendicontazione è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato.